Con un significativo insieme di disposizioni, la legge di Bilancio 2022 proroga, rimodula e modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia, dal superbonus 110% ai bonus ordinari. Cambia il calendario per l’accesso al superbonus, esteso (per determinati interventi) fino al 31 dicembre 2025. Confermate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni d’imposta previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, gli interventi antisismici, quelli di risparmio energetico “qualificato”, gli interventi di sistemazione a verde e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Proroga breve invece per il bonus facciate, fino 31 dicembre 2022, ma con intensità ridotta.
Superbonus e bonus edilizi: come cambia il calendario delle agevolazioni
La legge di Bilancio 2022 si muove sulle coordinate delineate dalla Nota di aggiornamento al DEF, che prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l’economia e le società nelle fasi di uscita dalla pandemia da Covid-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Superbonus 110%
Analizzando dapprima le proroghe in tema di superbonus (art. 1, comma 28), il Legislatore riscrive il calendario delle scadenze per l’accesso alla misura rafforzata, intervenendo sul comma 8-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio e provvedendo così ad ampliare l’orizzonte temporale di fruizione dell’agevolazione.
Nello specifico, il nuovo assetto normativo prevede un’estensione:
– al 31 dicembre 2022, per i lavori effettuati da persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) dell’art. 119, su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– al 31 dicembre 2025, con progressiva riduzione della percentuale di detrazione (dal 110% valevole per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al 70% per le spese sostenute nel 2024 fino al 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, persone fisiche di cui alla lettera a) del comma 9, art. 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, e da ONLUS, ODV e APS;
– al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettere c) e d), art. 119, ossia IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 prossimo gli interventi abbiano nel loro complesso raggiunto un avanzamento pari ad almeno il 60%.
Per le singole unità immobiliari autonome vengono dunque rimossi i vincoli originariamente previsti dal disegno di legge legati alla data di presentazione della CILAS, all’ISEE del proprietario o alla qualificazione dell’immobile come abitazione principale.
Allo stesso modo, se dalla lettura della prima versione del disegno di legge di Bilancio 2022 emergeva un paradossale disallineamento tra i termini di fruizione relativi agli interventi trainanti e quelli relativi agli interventi trainati, con ricadute critiche ed evidenti problemi di coordinamento normativo, il quadro appena delineato ripristina una coerenza che rischiava di venir meno. Nella versione definitiva il periodo temporale di vigenza dell’agevolazione per gli interventi trainati effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio – incluse le spese per l’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati nei predetti e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – è allineato alla data di scadenza del beneficio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici.
Nessuna revisione è stata operata per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. Per queste ultime l’agevolazione resta infatti limitata alle sole spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Da ultimo, la legge di Bilancio 2022 introduce il comma 8-ter nel corpo dell’art. 119 del decreto Rilancio, prevedendo l’estensione generalizzata al 2025 del superbonus 110%, senza décalage di aliquota, per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Di regola, l’incentivo spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Bonus ordinari
Con riguardo alle agevolazioni a detraibilità limitata (art. 1, comma 37-42) il legislatore conferma fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni d’imposta previste per i seguenti interventi:
– interventi di recupero del patrimonio edilizio, che compete ai soggetti IRPEF nella misura del 50% (c.d. bonus casa, che dal 2025 in poi, potrebbe tornare al 36% a regime), da ripartire in 10 anni, con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
– interventi antisismici, sulle costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3, spettante ai soggetti IRPEF o IRES in misura variabile, da ripartire in 5 anni, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare;
– interventi di risparmio energetico “qualificato”, per i quali spetta una detrazione IRPEF o IRES ad aliquota variabile da ripartire in 10 anni;
– interventi straordinari di “sistemazione a verde”, con una detrazione ai fini IRPEF del 36% e con limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare (ad uso abitativo), da ripartire in 10quote annuali;
– acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, per i soggetti IRPEF, cui spetta una detrazione del 50% con un limite di 10.000 euro nel 2022, e 5.000 nel 2023 e 2024.
Proroga breve invece per il bonus facciate, esteso fino 31 dicembre 2022 ma con intensità ridotta. Per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o in zona B, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, la detrazione d’imposta per l’annualità 2022 passa infatti dal 90% al 60% delle spese sostenute.
Il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione era pari al 50%, non viene prorogato rimanendo quindi oggi in vigore esclusivamente nella misura del 110%, laddove l’installazione è ricompresa tra gli interventi “trainati”.
La novità assoluta è rappresentata dalla neo introdotta agevolazione destinata al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Con il neo introdotto art. 119-ter, inserito nel decreto Rilancio dal comma 42 della legge di Bilancio 2022, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione d’imposta pari al 75% delle spese sostenute nel corso del 2022, con limiti massimi variabili in funzione della composizione dell’edificio, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Danno diritto al beneficio anche gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
La legge di Bilancio 2022 garantisce per i soggetti beneficiari delle agevolazioni la possibilità di avvalersi delle opzioni alternative alla fruizione diretta delle detrazioni d’imposta (art. 1, comma 29).
L’operatività dei meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito d’imposta, invero, è prorogata fino al 2025 per le spese che danno diritto al superbonus, mentre per le spese “ordinarie” le opzioni potranno essere esercitate fino al 2024 (dal novero dei bonus ordinari per i quali si potrà procedere all’esercizio dell’opzione alternativa restano esclusi il bonus mobili e il bonus verde).
La Manovra, abrogando il decreto Antifrodi (D.L. n. 157/2021) e recuperandone allo stesso tempo i contenuti, conferma l’obbligo dell’asseverazione di congruità e del visto di conformità in caso di utilizzo indiretto dei bonus “minori”, con esclusione tuttavia delle opere classificate in “edilizia libera” e degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Ad eccezione degli interventi riconducibili al bonus facciate, per cui non sono previste “aree di esenzione”, in presenza di almeno uno dei due requisiti alternativi suesposti, pertanto, i predetti adempimenti dal 1° gennaio 2022 non sono più richiesti.
Lo stesso legislatore, altresì, prevede espressamente che i corrispettivi pagati per queste prestazioni professionali, al pari di quanto già indicato nell’ambito del superbonus, rientrano tra gli oneri detraibili nella misura dell’aliquota prevista per le singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
Sotto un profilo operativo, inoltre, per quanto attiene all’attestazione di congruità delle spese sostenute, in via interpretativa, la legge di Bilancio ha chiarito che i prezzari individuati nel DM 6 agosto 2020 – decreto Requisiti – devono ritenersi applicabili anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi di recupero e restauro delle facciate esterne (bonus facciate), di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni) e di riduzione del rischio sismico (sismabonus ordinario).
Il legislatore dispone, altresì, che il nuovo decreto del MiTE per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per “taluni beni” sarà emanato entro il 9 febbraio 2022.
Infine, si prevede l’estensione dell’opzione alternativa di sconto in fattura e cessione del credito anche ai bonus di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera a), TUIR relativi all’acquisto o costruzione di box auto pertinenziali, per i quali è prevista una agevolazione del 50% su un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro.
Tra le principali novità contenute nella legge di Bilancio 2022, vi è l’estensione del superbonus alle abitazioni servite dal teleriscaldamento (art. 1, comma 43).
Fino alla novella in esame, il superbonus rischiava, di fatto, di essere precluso in tali casi, in quanto gli edifici allacciati al teleriscaldamento, per una questione di carattere tecnico connessa al valore dei fattori di conversione di energia primaria dichiarati dai fornitori di energia, potevano risultare dotati di una classe energetica ingiustificatamente elevata, tale da rendere impraticabile il passaggio necessario per poter godere del 110%.
In questo contesto si inserisce l’art. 1, comma 43 della legge di Bilancio 2022, con l’obiettivo di rimediare alla situazione di fatto venutasi a creare, ostativa all’accesso al beneficio in questione. Nel dettaglio, la nuova norma stabilisce che, ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al par. 12 dell’Allegato A al decreto Requisiti, “per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.”
In tal modo, il Legislatore riporta indietro le lancette dell’orologio ad un momento anteriore rispetto a quello a partire dal quale si è presentato il problema.
Marco De Luca
Administrator
Agente immobiliare senior con oltre 28 anni di esperienza nel settore. Ho iniziato questo lavoro nella provincia di Ferrara proveniente dal settore informatico e commerciale proprio nel settore immobiliare. Nel 2009 in società con altri colleghi apro, due nuove strutture in franchising in provincia di Bologna e Ferrara con due reti a livello nazionale. Svolgo il corso d’ Arbitrato tramite il Tribunale Arbitrale di Milano e le provincie Lombarde, di cui divento anche consigliere Nazionale. Nel 2013 ottengo l’attestato di Amministratore di Condominio ed Immobiliare Professionista.
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